BANDI Nr. 1/09
COMUNE DI FASCIA
Provincia di Genova
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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI AL PIANO COMMERCIALE COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 19 DEL 20.06.2009;
IL SINDACO
Vista la legge regionale n° 1 del 02 gennaio 2007 “Testo unico in materia di commercio”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n° 5 del 27 febbraio 2008 con la quale la Regione Liguria ha dettato “indirizzi e criteri per la programmazione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 20.06.2009 con la quale il Comune di Fascia ha approvato il “Piano Commerciale Comunale per la somministrazione di alimenti e bevande”;
Visto in particolare che ai fini del rilascio di nuove Autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande nonché per il trasferimento di sede degli stessi devono essere rispettati oltre ai requisiti previsti dalla normativa regionale citata anche ulteriori requisiti qualitativi con il raggiungimento di un punteggio minimo così come previsto dal Piano comunale citato e dal relativo bando da pubblicare entro 30 giorni dall’approvazione dello stesso;
Visto il Dlgs n°267/2000;
RENDE NOTO CHE
1) L’apertura ed il trasferimento di sede nonché il subentro degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune;
Il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone commerciali:
zona A – Unica per tutto il territorio comunale
come da planimetrie allegate al Piano Commerciale;
2) Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda sulla quale dovranno essere dichiarati obbligatoriamente ed a pena di inammissibilità i seguenti dati:
a) la denominazione o ragione sociale del richiedente;
b) le generalità, il codice fiscale e la nazionalità del richiedente;
c) la residenza o sede legale del richiedente;
d) l’ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l’attività;
e) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai successivi punti 3) e 4);
f) la dichiarazione del rispetto delle normative igienico-sanitarie, sulla sicurezza alimentare, di inquinamento acustico, di sicurezza e prevenzione incendi, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso, alla sorvegliabilità e del Piano Commerciale Comunale per la somministrazione di alimenti e bevande;
g) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art 45 del D.P.R. n°445/2000 attestante il possesso dei requisiti obbligatori di cui al successivo punto 5) e dei requisiti qualitativi di cui al punto 6) (al fine del raggiungimento del punteggio minimo obbligatorio), che danno diritto al rilascio dell’autorizzazione;
3) Requisiti Morali
nella domanda di autorizzazione dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti morali e l’assenza di cause ostative al rilascio del titolo autorizzativi ed i particolare:
Non possono esercitare l’attività di somministrazione :
a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento;
b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza
h) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi dei punti c), d), e), f) permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.
In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
4) Requisiti professionali
Nella domanda di autorizzazione dovrà essere dichiarato il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali obbligatori al fine dell’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande:
a)avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per la somministrazione di alimenti e bevande come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio precedente l’avvio dell’attività, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio precedente l’avvio dell’attività, presso imprese esercenti l’attività nel settore della somministrazione, preparazione o produzione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
I titoli di studio individuati al punto a) sono :
– diploma d’istituto professionale o di istituto tecnico alberghiero, sia triennale che quinquennale, attinente la preparazione, la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande e comprensiva dell’attività amministrativa;
– laurea breve o specialistica finalizzata prevalentemente alla preparazione o somministrazione di alimenti e bevande da individuare tra i percorsi previsti dall’autonomia didattica riconosciuta agli atenei secondo le disposizioni vigenti dell’ordinamento giuridico italiano.
Ove l’attività relativa alla somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento alla persona preposta all’attività commerciale (collaboratore o dipendente).
I requisiti professionali sopra riportati sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre Regioni italiane o nelle Province autonome di Trento e Bolzano, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla Regione o Provincia autonoma di residenza.
Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9.11.2007 n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”
Ai cittadini extracomunitari si applicano, nelle more dell’emanazione della legge regionale, le disposizioni di cui al D. Lgs. 25/1998, n. 286 ed al D.P.R. 31.8.1999 n. 394
5) Requisiti obbligatori
Nella domanda di autorizzazione dovrà essere dichiarato il rispetto dei seguenti requisiti obbligatori:
- del locale di somministrazione :
a) almeno un servizio igienico composto da bagno e antibagno, attrezzato per i portatori di handicap;
b) nei locali specializzati in somministrazione di alimenti, l’accesso ai servizi igienici non deve avvenire
con attraversamento, da parte del pubblico, dei locali destinati a cucina e/o dispensa;
L’area aperta al pubblico è comunque sempre subordinata al rispetto delle norme del vigente regolamento comunale per l’occupazione di aree e spazi pubblici e del Codice della Strada.
6) Criteri qualitativi
Al fine del rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente Bando sono previsti i criteri qualitativi ed i singoli relativi punteggi di seguito indicati, utili al raggiungimento del punteggio minimo obbligatorio fissato in punti 03 riferiti al locale nelle zone A;
il cui possesso deve essere dichiarato nella domanda dall’interessato;
.
- soggettivi
a) il titolare conosce almeno la lingua straniera, attestata da partecipazione a corsi di specializzazione presso enti di formazione riconosciuti, da titolo di studio o da documentata permanenza per almeno due anni in nazione estera
punti 2
b) il titolare ha frequentato corsi di specializzazione nella somministrazione presso enti di formazione riconosciuti diversi da quelli necessari per l’ottenimento dei requisiti professionali di cui all’art. 13 del T.U.C.
punti 2
- dell’esercizio
a) locale di somministrazione dotato di aria condizionata
punti1
b) superficie aggiuntiva
punti 1 per ogni 5 mq. oltre i 50 mq. nella zona A
c) servizi igienici aggiuntivi oltre al primo obbligatorio
punti 3 per ciascun servizio igienico aggiuntivo (ad eccezione di quello riservato a portatori di handicap) fino ad un massimo di punti 6
d) presenza di locale separato attrezzato per fumatori
punti 3
e) insonorizzazione del locale certificata da tecnico abilitato
punti 1
f) utilizzo di pannelli fotovoltaici o pannelli solari
punti 1
g) prossimità di un parcheggio pubblico entro la distanza di m. 50 misurati sul percorso pedonale più breve
punti 4
h) raccolta differenziata dei rifiuti (nell’esercizio devono essere presenti 3 contenitori specifici per la
raccolta di vetro, carta, plastica)
punti 3
- dei prodotti
a)utilizzo di prodotti tipici locali pubblicizzati ed inseriti nel menu e nella tabella di cui all’art. 13 del Regolamento:
ravioli, salame casalingo, torta di mele (pai)
punti 1
7) Trasferimento di sede
Qualora il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, già in attività alla data di entrata in vigore del presente piano, sia richiesto nell’ambito della stessa zona commerciale, alla domanda di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione relativa al conseguimento di almeno due criteri qualitativi relativi al locale ed uno relativo ai prodotti nonché al possesso dei requisiti obbligatori;
Qualora il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, autorizzato in vigenza del presente piano, sia richiesto nell’ambito della stessa zona commerciale, alla domanda di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti obbligatori e del punteggio minimo già posseduto o, nel caso di modifica dei requisiti soggettivi del locale, al mantenimento comunque del punteggio minimo previsto per il rilascio di nuova autorizzazione nella zona.
. Qualora il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, già in attività alla data di entrata in vigore del presente piano che attivato successivamente, sia richiesto verso una zona diversa, alla domanda di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione relativa al possesso dei requisiti obbligatori e del punteggio minimo previsto dalle presenti norme per il rilascio di nuove autorizzazioni nella nuova zona .
. Qualora il trasferimento nella stessa zona avvenga per cause di forza maggiore (sfratto esecutivo, ecc.) l’autorizzazione può essere concessa in deroga al possesso dei requisiti di cui agli artt. 22 e 23, a condizione che i requisiti obbligatori ed almeno due criteri qualitativi relativi al locale (punto 23.2) ed uno relativo ai prodotti (punto 23.3) si conseguano entro un anno dall’inizio dell’attività in tale nuovo locale.
8) Modifica requisiti minimi
La modifica di uno qualunque dei criteri di cui all’art. 23, autocertificati ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dall’evento.
9) - Subingresso
1. Il subentrante in una attività di somministrazione autorizzata prima dell’entrata in vigore del presente piano, ha 180 giorni di tempo dalla data di acquisto dell’azienda per modificare il locale inserendo uno dei criteri qualitativi relativi al locale ed uno relativo ai prodotti tale da raggiungere almeno un punteggio di 2 punti.
Non sono previsti adeguamenti da parte del subentrante per affitto di azienda.
2. Il subentrante in una attività di somministrazione autorizzata dopo l’entrata in vigore del presente piano, deve comunque mantenere il punteggio minimo richiesto per il rilascio delle autorizzazioni nella zona di pertinenza.
10)- Priorità
Qualora pervengano più domande per l’apertura di nuovi esercizi relative allo stesso locale, verrà data priorità alla domanda che proporrà il punteggio più alto.
Qualora, per lo stesso locale, pervengano più domande per rilascio di nuova autorizzazione e per trasferimento da altri locali, verrà data priorità alla domanda di trasferimento.
11) - Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di rilascio di autorizzazione deve essere allegata
a) copia documento d’identità in corso di validità;
b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari;
c) planimetria quotata in scala 1:100 redatta dall’interessato o da tecnico abilitato dei locali e delle aree scoperte nel quale si intende esercitare l’attività con l’indicazione della superficie di somministrazione destinata per area coperta e scoperta, la destinazione d’uso dei locali accessori quali magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi e la loro superficie;
d) Relazione descrittiva dell’attività di somministrazione che si intende esercitare redatta dall’interessato o da tecnico incaricato;
Documentazione facoltativa:
L’interessato potrà produrre facoltativamente ed in copia la seguente documentazione:
- tesserino attribuzione codice fiscale;
- visura relativa all’iscrizione della società o della ditta individuale al Registro ditte della Camera di Commercio Industria e Artigianato;
- documentazione relativa al possesso del requisito professionale;
- documentazione relativa al possesso di requisiti qualitativi (attestato corsi lingue, attestati corsi corsi di specializzazione , dichiarazioni conformità impianti sistemi di risparmio energetico – pannelli fotovoltaici o pannelli solari-; e insonorizzazione)
- eventuale altra documentazione ritenuta utile quali atti notarili, contratti d’affitto e similari.
Il Comune si riserva di richiedere la suddetta documentazione o altra ritenuta necessaria nel corso dell’istruttoria delle domande di autorizzazione ai fini della definizione del procedimento.
12)- Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne deve dare comunicazione al Comune, allegando autocertificazione di aver rispettato tutti i requisiti obbligatori e dimostrazione del possesso dei titoli di cui ai criteri soggettivi ed i criteri qualitativi dell’esercizio o dei prodotti già individuati nella dichiarazione allegata alla domanda.
Il presente Bando ha validità quadriennale dall’ entrata in vigore del Piano Commerciale Comunale per la somministrazione di alimenti e bevande approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 20.06.2009
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia nonché alle previsioni del Piano Commerciale Comunale per la somministrazione di alimenti e bevande.
Per informazioni e/o per avere copia del presente bando e del modello di domanda gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Fascia – Fraz. Carpeneto n. 66 – 16020 FASCIA (Ge) tel.010 95978
Privacy:
In ottemperanza ed ai sensi del Dlgs 30 Giugno 2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che gli stessi potranno essere oggetto di trattamento anche con procedure automatizzate, da parte degli incaricati del competente ufficio Comunale nel rispetto del citato Decreto, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano motivata richiesta) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per il rilascio dell’autorizzazione oggetto del presente bando.
Fascia, lì 18.07.2009
Il Sindaco
(Avv. Elvio Varni)